Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le stesse norme dei vigenti statuti del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, e delle disposizioni sul servizio sanitario, provvede, a favore degli agenti rispettive famiglie appartenenti alle categorie che gia' ne usufruiscono, alla cura medico-chirurgica ed alle altre prestazioni relative al servizio sanitario previste dagli statuti predetti.
[2]Durante le assenze per malattia, gli agenti a paga giornaliera ricevono l'intera paga, anziche' il sussidio dei due terzi di essa, colle norme e restrizioni stabilite negli statuti del Consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza.
[3]((La paga pero' viene corrisposta nei primi tre giorni di ciascun caso di malattia, se l'agente sia ricoverato in un ospedale, e, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, soltanto nei seguenti altri casi:
- a)se si tratta di ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre i dieci giorni dalla ripresa del servizio;
- b)se la malattia abbia caratteri obbiettivi e tali da escludere che vi sia simulazione e si prolunghi oltre dieci giorni;
- c)se si tratti di febbre malarica;
- d)se l'agente sottoposto a vaccinazione avesse per questo fatto ad ammalarsi)).
[4]Nel caso di inabilita' temporanea dipendente da infortunio sul lavoro l'indennita' stabilita per legge e' integrata dopo i primi tre giorni con l'eventuale differenza fra la paga normale ed il trattamento di legge.
[5]((L'indennita' sara' nello stesso modo integrata anche per i primi tre giorni dall'infortunio solo quando le conseguenze abbiano una durata superiore a cinque giorni, oppure l'agente sia ricoverato in un ospedale)).
[6]((E' fatta facolta' all'Amministrazione di estendere la disposizione di cui nei quattro precedenti comma agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro)).
Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009
