Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le stesse norme dei vigenti statuti del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, e delle disposizioni sul servizio sanitario, provvede, a favore degli agenti rispettive famiglie appartenenti alle categorie che gia' ne usufruiscono, alla cura medico-chirurgica ed alle altre prestazioni relative al servizio sanitario previste dagli statuti predetti.

[2]Durante le assenze per malattia, gli agenti a paga giornaliera ricevono l'intera paga, anziche' il sussidio dei due terzi di essa, colle norme e restrizioni stabilite negli statuti del Consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza.

[3]((La paga pero' viene corrisposta nei primi tre giorni di ciascun caso di malattia, se l'agente sia ricoverato in un ospedale, e, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, soltanto nei seguenti altri casi:

  • a)se si tratta di ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre i dieci giorni dalla ripresa del servizio;
  • b)se la malattia abbia caratteri obbiettivi e tali da escludere che vi sia simulazione e si prolunghi oltre dieci giorni;
  • c)se si tratti di febbre malarica;
  • d)se l'agente sottoposto a vaccinazione avesse per questo fatto ad ammalarsi)).

[4]Nel caso di inabilita' temporanea dipendente da infortunio sul lavoro l'indennita' stabilita per legge e' integrata dopo i primi tre giorni con l'eventuale differenza fra la paga normale ed il trattamento di legge.

[5]((L'indennita' sara' nello stesso modo integrata anche per i primi tre giorni dall'infortunio solo quando le conseguenze abbiano una durata superiore a cinque giorni, oppure l'agente sia ricoverato in un ospedale)).

[6]((E' fatta facolta' all'Amministrazione di estendere la disposizione di cui nei quattro precedenti comma agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro)).

Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1908 al 23 settembre 1917. 7 parole tolte, 126 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: La paga pero' viene corrisposta nei primi tre giorni di ciascun caso di malattia, se l'agente sia ricoverato in un ospedale, e, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, soltanto nei seguenti altri casi:

aggiunto: a) se si tratta di ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre i dieci giorni dalla ripresa del servizio;

aggiunto: b) se la malattia abbia caratteri obbiettivi e tali da escludere che vi sia simulazione e si prolunghi oltre dieci giorni;

aggiunto: c) se si tratti di febbre malarica;

aggiunto: d) se l'agente sottoposto a vaccinazione avesse per questo fatto ad ammalarsi.

aggiunto: L'indennita' sara' nello stesso modo integrata anche per i primi tre giorni dall'infortunio solo quando le conseguenze abbiano una durata superiore a cinque giorni, oppure l'agente sia ricoverato in un ospedale.

E' fatta facolta' all'Amministrazione tolto: delle ferrovie dello Stato di estendere la disposizione di cui nei tolto: due precedenti capoversi aggiunto: quattro precedenti comma agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;418~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari