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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le stesse norme dei vigenti statuti del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, e delle disposizioni sul servizio sanitario, provvede, a favore degli agenti rispettive famiglie appartenenti alle categorie che gia' ne usufruiscono, alla cura medico-chirurgica ed alle altre prestazioni relative al servizio sanitario previste dagli statuti predetti.

[2]Durante le assenze per malattia, gli agenti a paga giornaliera ricevono l'intera paga, anziche' il sussidio dei due terzi di essa, colle norme e restrizioni stabilite negli statuti del Consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza.

[3]Nel caso di inabilita' temporanea dipendente da infortunio sul lavoro l'indennita' stabilita per legge e' integrata dopo i primi tre giorni con l'eventuale differenza fra la paga normale ed il trattamento di legge.

[4]E' fatta facolta' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di estendere la disposizione di cui nei due precedenti capoversi agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro.

Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 23 settembre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-09;418~art8 · fonte del testo

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