Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Con decreto Reale, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, sara' provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle non abrogate o modificate dei vigenti statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289, ed alla loro pubblicazione in unico testo. Le riforme e modificazioni che in dipendenza della presente legge dovranno essere apportate nel regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, saranno approvate con le forme e procedura di cui all'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
