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Con decreto Reale, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, sara' provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle non abrogate o modificate dei vigenti statuti della Casse pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289 ed alla loro pubblicazione in unico testo. Nello stesso modo sara' provveduto all'approvazione delle riforme e modificazioni dipendenti dalla presente legge, che dovranno essere apportate nel regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 4 agosto 1912
