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Le condizioni richieste dallo statuto di cui nell'art. 1 della presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione da parte delle vedove e dei figli minorenni, non si applicano ai matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905 da agenti inscritti al 31 dicembre 1908 al Consorzio di mutuo soccorso ed antecedentemente al 1° gennaio 1909 da agenti inscritti al 31 dicembre 1908 all'Istituto di previdenza.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
