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Le condizioni richieste dallo statuto di cui nell'art. 1 della presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione da parte delle vedove e dei figli minorenni, non si applicano ai matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905 da agenti inscritti al 31 dicembre 1908 al Consorzio di mutuo soccorso ed antecedentemente al 1° gennaio 1909 da agenti inscritti al 31 dicembre 1908 all'Istituto di previdenza.

Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;418~art14 · fonte del testo

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