Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 354 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per gli agenti provenienti dai ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332.
tolto: A favore degli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, i quali esercitarono la facolta' di cui nel 4° capoverso dell'art. 7 della citata legge, l'indennita' a carico del tesoro, di cui nel 6° capoverso dell'articolo medesimo, e' considerata come versata agli effetti del riscatto di anni di servizio presso il R. ispettorato generale, con le norme dello statuto della Cassa pensioni e dell'art. 9 della presente legge.
tolto: A favore degli agenti medesimi, i quali alla data della loro inscrizione al nuovo Istituto di previdenza avevano compiuto l'eta' di 30 anni, la ritenuta straordinaria per tassa di entratura e' ridotta al solo decimo dello stipendio di cui erano provvisti alla data medesima. La maggior somma eventualmente versata per tassa di entratura sara' computata pel riscatto suddetto.
tolto: Agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, i quali non esercitarono la facolta' di cui sopra, puo' essere esteso il trattamento di pensione previsto nell'art. 1 della presente legge, sempre quando entro il 30 giugno 1909 ne facciano domanda. In questo caso la indennita' a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge, sara' computata per il periodo fino al 31 dicembre 1908.
tolto: Anche a favore di quelli fra gli agenti medesimi che avanzeranno la detta domanda, e' limitata, nel caso di cui sopra, al solo decimo dello stipendio di cui sono provvisti al 1° gennaio 1909 la ritenuta straordinaria per tassa di entratura, ed e' considerata, come versata agli stessi effetti indicati nel 2° comma del presente articolo, la indennita' a carico del tesoro e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge.
tolto: L'effettivo pagamento nei casi suddetti tanto dell'indennita' a carico del tesoro, quanto dell'indennita' a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' fatta in dieci rate annue uguali, a cominciare dal 1° luglio 1909.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-09;418~art15 · fonte del testo
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