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[1]Per gli agenti stabili ed in prova, inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, le norme di liquidazione della pensione, secondo la presente legge, sono applicate, nei riguardi del periodo di compartecipazione ai suddetti sodalizi, cioe' per il periodo anteriore al 1° gennaio 1909, considerando soltanto l'ammontare degli stipendi o delle paghe giornaliere ragguagliate ad anno, percepiti durante lo stesso periodo.
[2]Il ragguaglio ad anno delle paghe giornaliere e' fatto in base a 360 giorni.
[3]Per quelli iscritti alla seconda sezione del nuovo Istituto di previdenza sono considerati altresi' i dodicesimi sugli aumenti delle paghe percepite durante il detto periodo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
