Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 282 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La disposizione di cui all'art. 1° della presente legge e' estesa agli agenti inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, ovvero all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato che, a norma dell'art. 7 della Convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono rimasti definitivamente in servizio della Societa' per le strade ferrato Meridionali. A tale effetto gli agenti e la Societa' verseranno all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rispettivamente le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge.
tolto: La stessa disposizione e' estesa agli altri agenti inscritti ai predetti sodalizi, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali dovranno versare all'Amministrazione medesima le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge. Per quelli fra tali agenti che dipendevano dalle Societa' che esercitavano le ex-Reti Mediterranea e Sicula, il versamento delle ritenute e dei contributi sara' fatto in base allo stipendio ed alla paga da essi percepita alla data del passaggio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, pero' non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, e cio' fino al raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto al conseguimento della pensione, allo spirare dei quali sara' liquidata la pensione.
tolto: Agli agenti contemplati nel presente articolo inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e' corrisposto, a carico del servizio delle pensioni e dei sussidi, il sussidio di malattia con le norme previste dagli statuti del Consorzio e dell'Istituto predetti.
tolto: Agli agenti medesimi saranno inoltre applicate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 8 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-09;418~art11 · fonte del testo
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