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[1]La disposizione di cui all'art. 1° della presente legge e' estesa agli agenti inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, ovvero all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato che, a norma dell'art. 7 della Convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono rimasti definitivamente in servizio della Societa' per le strade ferrato Meridionali. A tale effetto gli agenti e la Societa' verseranno all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rispettivamente le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge.
[2]La stessa disposizione e' estesa agli altri agenti inscritti ai predetti sodalizi, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali dovranno versare all'Amministrazione medesima le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge. Per quelli fra tali agenti che dipendevano dalle Societa' che esercitavano le ex-Reti Mediterranea e Sicula, il versamento delle ritenute e dei contributi sara' fatto in base allo stipendio ed alla paga da essi percepita alla data del passaggio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, pero' non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, e cio' fino al raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto al conseguimento della pensione, allo spirare dei quali sara' liquidata la pensione.
[3]Agli agenti contemplati nel presente articolo inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e' corrisposto, a carico del servizio delle pensioni e dei sussidi, il sussidio di malattia con le norme previste dagli statuti del Consorzio e dell'Istituto predetti.
[4]Agli agenti medesimi saranno inoltre applicate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
