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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione delle societa', puo' essere ridotto fino a quindici giorni con decreto emanato dal Ministro per la grazia e giustizia su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, qualora la fusione risponda a necessita' di pubblico interesse. Con lo stesso decreto di abbreviazione del termine il Ministro per la grazia e giustizia puo' prescrivere determinate forme supplementari di pubblicita' delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine medesimo.
[8]Le disposizioni precedenti si applicano anche per il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2445 del Codice civile, quando la riduzione del capitale ivi preveduta sia deliberata in occasione della fusione.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandano a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 novembre 1942-XXI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 28 dicembre 1942 al 7 febbraio 1991
