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[1]Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a piu' persone, il pagamento dei sussidi di cui al precedente articolo e' fatto a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori, mediante la esibizione degli atti contabili e delle quietanze di pagamento a lui intestate.
[2]Non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato o dei relativi acconti concessi ai termini della presente legge, fatta eccezione per il vincolo a favore degli appaltatori dei lavori di riparazione o di ricostruzione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
