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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 371 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Le domande per la concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 1, lett. c), dovranno essere presentate all'Ufficio del genio civile entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati.

tolto: E' in facolta' del richiedente di dimostrare il possesso legittimo a tenore delle leggi civili ovvero con la produzione dei seguenti documenti:

tolto: a) certificato del podesta' del Comune in cui trovasi il fabbricato danneggiato o distrutto, attestante che al 28 maggio 1939-XVII, il richiedente il sussidio era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato stesso e che per il fabbricato medesimo trovavasi, in nome proprio o di coloro dai quali lo acquisto', iscritto nei ruoli della imposta fabbricati.

tolto: Per le case rurali il certificato del podesta' dichiarera' invece che le stesse sono destinate alla coltivazione di un fondo del quale, unitamente alla casa medesima, il richiedente il sussidio era, da oltre un anno prima del 28 maggio 1939-XVII, legittimo possessore e per il quale egli, in nome proprio o di coloro dal quali il fondo a lui pervenne, trovavasi inscritto nel ruolo delle imposte fondiarie.

tolto: Se trattasi di case che hanno cessato di essere destinate alla coltivazione di un fondo e non sono ancora soggette ad imposta, il certificato del podesta' ne fara' analoga dichiarazione;

tolto: b) atto di notorieta' assunto dal pretore o dal giudice conciliatore del luogo nel quale esistono i beni, con l'intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente al 28 maggio 1939-XVII, era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato per il quale chiede il sussidio dello Stato, ovvero del fondo al quale era destinata la casa colonica, e che in tale possesso si trova ancora.

tolto: Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000 i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita' dal podesta' e vistato dal prefetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1049~art2 · fonte del testo

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