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[1]E' autorizzata la complessiva spesa di lire 40 milioni per provvedere, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni, piene e frane verificatesi nei giorni 29 e 30 maggio 1939-XVII nelle provincie di Bologna, Firenze, Forli', Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia;
- a)a bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso delle popolazioni danneggiate, nonche' alla costruzione, entro il limite di spesa di lire 2 milioni, dei ricoveri provvisori che risulteranno indispensabili per dare immediato alloggio alle persone rimaste senza tetto;
- b)all'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, di difesa di abitati da frane e da corrosioni di corsi d'acqua, di ripristino di opere stradali, idrauliche ed igieniche, anche se di competenza di provincie, comuni e consorzi, e di riparazione o ricostruzione di edifici pubblici, provinciali e comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopi di beneficenza e di edifici di uso pubblico;
- c)alla concessione di sussidi, nella misura massima del 60 per cento, nella spesa per la riparazione o la ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprieta' privata danneggiati o distrutti.
[2]A carico del fondo suindicato sara' imputata la spesa necessaria per la esecuzione di opere a totale carico dello Stato e per la concessione di sussidi agli enti locali a norma delle disposizioni vigenti, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del maggio 1939-XVII in provincia di Palermo, nonche' la spesa necessaria, entro il limite di lire 5 milioni, per la sistemazione di strade statali danneggiate da alluvioni e frane nella circoscrizione del compartimento di Bologna dell'Azienda autonoma statale della strada.
[3]La suindicata somma di L. 40.000.000 sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 20.000.000 nell'esercizio 1939-40 e per L. 20.000.000 nell'esercizio 1940-41.
[4]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
