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Il Ministero di lavori pubblici e' autorizzato a procedure, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto. ((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprieta' delle Province e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 640, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784)). I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 20 dicembre 1964. 147 parole tolte, 127 parole aggiunte.

… dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzatotolto: , altresi', a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione o aggiunto: a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di tolto: fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade aggiunto: edifici comunali, di edifici di proprieta' delle Province e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e tolto: simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1. L'importo del contributo e' commisurato all'80 per cento della spesa preventiva. La Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito che saranno indicati con decreti o del Ministro per il tesoro sono autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui al secondo comma. I mutui come sopra concessi sono garantiti dallo Stato, allorche' le Amministrazioni degli Enti indicati del secondo comma non siano in grado di dare le garanzie prescritte. Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono applicabili per la ricostruzione o riparazione di aggiunto: scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e tolto: di beneficenza aggiunto: beneficenza, che rientrino fra quelli indicati tolto: nel decreto legislativo presidenziale aggiunto: nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, tolto: modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato aggiunto: e 29 maggio 1947, n. tolto: 649, ratificati aggiunto: 640, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784. I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art18 · fonte del testo

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