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Il Ministero di lavori pubblici e' autorizzato a procedure, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, altresi', a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade, edifici scolastici e simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1. L'importo del contributo e' commisurato all'80 per cento della spesa preventiva. La Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito che saranno indicati con decreti o del Ministro per il tesoro sono autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui al secondo comma. I mutui come sopra concessi sono garantiti dallo Stato, allorche' le Amministrazioni degli Enti indicati del secondo comma non siano in grado di dare le garanzie prescritte. Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono applicabili per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784. I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 20 dicembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art18 · fonte del testo

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