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Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono di proprieta' dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato ai sensi dell'articolo 3. Tale differenza sara' rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 15 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 20 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art15 · fonte del testo

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