Art. 3
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010. 493 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00 nei confronti dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri. Detti contributi saranno commisurati:
tolto: a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;
tolto: b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza immobile;
tolto: c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di piu' unita' immobiliari e per ciascuna di esse. Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre mila immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti. Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreche', a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000. Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprieta' per alto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore. Qualora l'acquirente sia una societa', il contributo e' stabilito nella misura del 20 per cento. Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 6, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purche' nell'ambito dello stesso Comune. In tal caso, il contributo e' commisurato al solo valore della costruzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art3 · fonte del testo
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