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[1]Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellagione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

[2]Nel caso d'un permesso annuale permanente, questo deve essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art9 · fonte del testo

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