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[1]La concessione della costituzione di terreni in bandite e' revocabile. La revoca e' ordinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

[2]In tal caso il Ministero di agricoltura avra' diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario, affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art7 · fonte del testo

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