Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non puo' essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa. 4

[2]Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20".

Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art6 · fonte del testo

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