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[1]La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non puo' essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa. 4
[2]Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20".
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
