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[1]La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non puo' essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.
[2]Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
