Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non puo' essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

[2]Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art6 · fonte del testo

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