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I proprietari e utenti di bandite e di riserve gia' istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 gennaio 1924, n. 215, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine concesso dall'art. 39 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, ai proprietari ed utenti di bandite e di riserve gia' istituite, per uniformarsi alle prescrizioni della legge medesima, viene prorogato al 30 aprile 1924".
Testo in vigore dal 13 marzo 1924 al 16 dicembre 2009
