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I proprietari e utenti di bandite e di riserve gia' istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 13 marzo 1924
