Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1924 al 12 settembre 1928. 208 parole tolte, 21 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Agli effetti della presente legge e' istituito presso n Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.
tolto: Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:
tolto: a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;
tolto: b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento;
tolto: c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;
tolto: di istituire e dirigere un servizio con apposite guardie-caccia provinciali che abbiano la qualita' di agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;
tolto: di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.
tolto: La domanda d'iscrizione dovra' essere corredata dai seguenti documenti:
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: 1° Un elenco dei soci con la indicazione della rispettiva paternita' e residenza;
tolto: 2° una relazione sull'attivita' che la Associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.
tolto: Sulla domanda provvedera' insindacabilmente il Ministro per l'agricoltura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 AGOSTO 1928, N. 1997, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 DICEMBRE 1928, N. 2915