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[1]Agli effetti della presente legge e' istituito presso n Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.
[2]Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:
- a)siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;
- b)siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento;
- c)si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;
[3]di istituire e dirigere un servizio con apposite guardie-caccia provinciali che abbiano la qualita' di agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;
[4]di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.
[5]La domanda d'iscrizione dovra' essere corredata dai seguenti documenti:
[6]1° un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;
[7]2° una relazione sull'attivita' che la Associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.
[8]Sulla domanda provvedera' insindacabilmente il Ministro per l'agricoltura.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
