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[1]((Agli agenti preposti alla vigilanza e' vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Tale limitazione non si applica ai soci delle associazioni di cacciatori, registrate a norma della presente legge, che prestino volontario servizio di guardia giurata.
[2]Le altre guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti, a cacciare determinata selvaggina, sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
