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Agli agenti preposti alla vigilanza e' vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, sempreche' per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
