Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924. Leggi il testo vigente →

Agli agenti preposti alla vigilanza e' vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, sempreche' per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art26 · fonte del testo

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