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[1]In ogni provincia deve esistete almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.
[2]Il Ministro per l'agricoltura, ove non esista un bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporra', con suo decreto, la costituzione della bandita su terreno di proprieta' di Enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggera' con sussidi, in selvaggina e danaro, la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
