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[1]((La caccia e la uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.

[2]Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.

[3]L'uso dei cani da seguito e' ammesso dal 1° settembre al 31 dicembre.

[4]La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso, puo' essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.

[5]Potra' anche esercitarsi la caccia col fucile:

  • a)fino al 20 febbraio per il merlo;
  • b)fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonche' agli uccelli di rapina diurni e notturni.

[6]Potra' anche esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli storni;

  • c)fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.

[7]Sino al 20 di aprile potra', altresi', esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle localita' anzidette.

[8]La caccia alle quaglie, col fucile, alla spiaggia del mare, sara' permessa dal 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

[9]Il Ministro per l'economia nazionale potra', con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati, per alcune specie di selvaggina, o forme di caccia o localita', quando cio' si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

[10]La caccia agli animali feroci o nocivi puo' essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che stabilira' le modalita' per l'esercizio.

[11]In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonche' gli aironi (Ardea purpurea e cinerea) e i marangoni.

[12]E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' pero' consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.

[13]Il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare permessi di cattura di storni e passeri, a scopo di protezione agraria)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924. 141 parole tolte, 202 parole aggiunte in 16 capoversi.

La caccia tolto: con armi da fuoco e col falco permessa aggiunto: e la uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.

tolto: L'uccellagione puo' essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembreaggiunto: Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.

L'uso dei cani da tolto: corsa aggiunto: seguito e' ammesso dal 1° tolto: ottobre aggiunto: settembre al 31 dicembre.

tolto: Potra' anche venire esercitataaggiunto: La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso, puo' essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.

aggiunto: Potra' anche esercitarsi la caccia col fucile:

a) tolto: sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cinghiale ed istrice aggiunto: fino al 20 febbraio per il merlo;

b) tolto: sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse pero' le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sara' tuttavia, permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo aggiunto: fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonche' agli uccelli di rapina diurni e notturni.

Potra' tolto: essere esercitata, sino al 31 marzo, la cattura dei trampolieri e dei palombacei anche aggiunto: anche esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, tolto: nelle valli, paludi e pianure aggiunto: la cattura dei colombacci e degli storni;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

c) tolto: sino al 15 aggiunto: fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri aggiunto: (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.

aggiunto: Sino al 20 di aprile potra', altresi', esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle localita' anzidette.

La caccia alle quaglie tolto: col fucileaggiunto: , col fucile, alla spiaggia del mare, sara' permessa dal tolto: 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare aggiunto: 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

Il Ministro per tolto: l'agricoltura aggiunto: l'economia nazionale potra', con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicatiaggiunto: , per alcune specie di tolto: selvaggine aggiunto: selvaggina, o forme di caccia o localita', quando cio' si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi puo' essere permessa anche nel periodo di divietoaggiunto: , con decreto del Ministro tolto: di agricoltura aggiunto: per l'economia nazionale, che stabilira' le modalita' per l'esercizio.

aggiunto: In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonche' gli aironi (Ardea purpurea e cinerea) e i marangoni.

E' vietato cacciare tolto: o aggiunto: od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto tolto: del sole ad un'ora prima della levata del sole. E' pero' consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse tolto: purche' siano tolti i richiami.

Il Ministro per tolto: l'agricoltura aggiunto: l'economia nazionale puo' accordare permessi di tolto: catture notturne aggiunto: cattura di storni e passeri, tolto: con mezzi fissi di aucupio, a scopi aggiunto: a scopo di protezione agraria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art19 · fonte del testo

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