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[1]((La caccia e la uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.
[2]Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.
[3]L'uso dei cani da seguito e' ammesso dal 1° settembre al 31 dicembre.
[4]La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso, puo' essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.
[5]Potra' anche esercitarsi la caccia col fucile:
- a)fino al 20 febbraio per il merlo;
- b)fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonche' agli uccelli di rapina diurni e notturni.
[6]Potra' anche esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli storni;
- c)fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.
[7]Sino al 20 di aprile potra', altresi', esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle localita' anzidette.
[8]La caccia alle quaglie, col fucile, alla spiaggia del mare, sara' permessa dal 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.
[9]Il Ministro per l'economia nazionale potra', con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati, per alcune specie di selvaggina, o forme di caccia o localita', quando cio' si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.
[10]La caccia agli animali feroci o nocivi puo' essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che stabilira' le modalita' per l'esercizio.
[11]In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonche' gli aironi (Ardea purpurea e cinerea) e i marangoni.
[12]E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' pero' consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.
[13]Il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare permessi di cattura di storni e passeri, a scopo di protezione agraria)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
