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[1]La caccia con armi da fuoco e col falco permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

[2]L'uccellagione puo' essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

[3]L'uso dei cani da corsa e' ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

[4]Potra' anche venire esercitata la caccia col fucile:

  • a)sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cinghiale ed istrice;
  • b)sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse pero' le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sara' tuttavia, permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

[5]Potra' essere esercitata, sino al 31 marzo, la cattura dei trampolieri e dei palombacei anche con reti a maglia larga, nelle valli, paludi e pianure;

  • c)sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

[6]La caccia alle quaglie col fucile sara' permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

[7]Il Ministro per l'agricoltura potra', con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o localita', quando cio' si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

[8]La caccia agli animali feroci o nocivi puo' essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del Ministro di agricoltura, che stabilira' le modalita' per l'esercizio.

[9]E' vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. E' pero' consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse purche' siano tolti i richiami.

[10]Il Ministro per l'agricoltura puo' accordare permessi di catture notturne di storni e passeri, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art19 · fonte del testo

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