Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellagione e' personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si puo' esercitare quella forma di caccia o di uccellagione per la quale e' rilasciato.
[2]Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, il concessionario deve esserne munito, e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta, dalle leggi penali e di pubblica sicurezza.
[3]E' ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o piu' persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
