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[1]I cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.
[2]I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e, ove la cattura non ne sia possibile, potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.
[3]I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.
[4]Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimita' di questi.
[5]I cani catturati dovranno essere consegnati alla Societa' dei cacciatori, legalmente costituita, piu' prossima al luogo della cattura, che ne curera' la custodia. Il proprietario potra', entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e di custodia.
[6]La penale sara' devoluta agli agenti che hanno eseguito la cattura, o rimarra' alla Societa' se la cattura sia stata fatta da cacciatori.
[7]Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Societa' potro' disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
