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[1]La concessione di riserva non puo' essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa e' rinnovabile e revocabile.
[2]La revoca e' ordinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge in tal caso, il decreto di revoca indichera' anche come dovra' essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sara' provveduto in caso di rinunzia alla concessione.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
