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[1]In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sara' riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.
[2]L'affittuario e' tenuto a pagare il tributo di cui all' articolo 8, ridotto alla meta', indipendentemente da quello dovuto dal locatore.
[3]Il subaffitto delle riserve non e' ammesso.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
