Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 2001 al 22 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 gennaio 2001, n. 54.
Abrogato dal 31 marzo 2001
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Articolo abrogato dal d.p.r. 15 gennaio 2001, n. 54.
Abrogato dal 31 marzo 2001
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1990 al 31 marzo 2001. 151 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, puo' concedere contributi, tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, alla realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalita' ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunita' europee, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo 1991-1992. Tale disponibilita' verra' iscritta al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 GENNAIO 2001, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-10-20;304~art2 · fonte del testo
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