Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 agosto 2008
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 agosto 2008
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1990 al 22 agosto 2008. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-10-20;304~art3 · fonte del testo
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