Art. 17 — Formazione professionale

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Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale. Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale. Il trattamento d'integrazione salariale non e' cumulabile con gli assegni, le indennita', i compensi spettanti per i corsi nonche' con l'indennita' o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art17 · fonte del testo

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