Allo scopo di integrare, il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade ai sensi dell'art. 1, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata dal 1955-56 al 1964-65, a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito ed Enti di diritto pubblico all'uopo autorizzati dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. Le operazioni di mutuo e gli atti ad esso inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta salva la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Testo vigente dal 8 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art6 · fonte del testo

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