I mutui previsti nel precedente articolo saranno ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni e saranno contratti alle condizioni e nei modi stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli Istituti di credito ed Enti autorizzati, ai sensi dell'art. 4, con l'intervento del Ministro per il tesoro. Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui e' assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a partire dall'esercizio finanziario 1955-56. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti.

Testo vigente dal 8 giugno 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art7 · fonte del testo

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