Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463, il servizio dei mutui e' assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso e' stato contratto.

Testo vigente dal 30 novembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-11-19;1328~art2 · fonte del testo

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