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[1]I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento o il restauro dei campi sportivi sono approvati con decreto del prefetto sentiti il Comitato olimpionico nazionale italiano (Federazione delle Federazioni sportive nazionali), l'ufficio del Genio civile, il medico provinciale ed il Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla.
[2]L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[3]Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.
[4]Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
Testo in vigore dal 18 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
