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((Nei provvedimenti di divieto previsti dal precedente art. 1, le Camere di commercio, industria e agricoltura possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarle per propri allevamenti, di porle a disposizione di terzi allevatori o di cederle a quel prezzo che, annualmente in ogni Provincia, sara' fissato dalle stesse Camere di commercio, industria e agricoltura)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
