Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

Nei decreti di divieto previsti dal precedente art. 1 i prefetti possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarla per propri allevamenti, di porla a disposizione di terzi allevatori o di cederla a quel prezzo che, annualmente, in ogni provincia, sara' fissato dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Testo in vigore dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-15;625~art4 · fonte del testo

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