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Nei decreti di divieto previsti dal precedente art. 1 i prefetti possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarla per propri allevamenti, di porla a disposizione di terzi allevatori o di cederla a quel prezzo che, annualmente, in ogni provincia, sara' fissato dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni.
Testo in vigore dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956
