Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Nelle Province in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della Giunta camerale, potranno vietare, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di eta', consentendo solo la "rimondatura" e la "spuntatura" a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresi', che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali, in cui detto allevamento puo' essere eseguito)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
