Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →
Nelle provincie in cui si pratica l'allevamento del baco da seta i prefetti hanno facolta' di vietare, con proprio decreto, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di eta', consentendo solo la «rimondatura» e la «spuntatura» a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresi', che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali in cui detto allevamento puo' essere eseguito,
Testo in vigore dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956
