Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1927 al 14 settembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose e' accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il R. decreto 17 gennaio 1926, e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

[2]Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sara' sentito il Comune interessato.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 14 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari