Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il municipio di Roma e' autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal proprietario dalle aree agli effetti dalla tassa sulle aree stesse e in mancanza di tale dichiarazione al prezzo corrispondente al valore accertato d'ufficio, ai sensi dell'articolo precedente. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 307
5Il Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 307 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata l'estensione a favore del comune di Catania delle disposizioni contenute negli articoli 6, 1° comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante disposizioni a favore della citta' di Roma".
Testo in vigore dal 4 maggio 1913 al 22 dicembre 2008
