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Il municipio di Roma e' autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal proprietario dalle aree agli effetti dalla tassa sulle aree stesse e in mancanza di tale dichiarazione al prezzo corrispondente al valore accertato d'ufficio, ai sensi dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 4 maggio 1913
