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Sono prorogate a tutto l'anno 1915, e con effetto dal 1° gennaio 1907, le disposizioni portate dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, in quanto eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al Comune medesimo la meta' del prodotto netto della gestione daziaria, dedotto il canone summentovato e le spese d'amministrazione. 39
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1911, n. 755
3La L. 15 luglio 1911, n. 755 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi [...] e 11 luglio 1907, n. 502, e' prorogata a tutto l'anno 1920".
con decorrenza dal 1 luglio 1919
Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1630, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato, ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613, 11 luglio 1907, n. 502 e 15 luglio 1911, n. 755, e' prorogata a tutto l'anno 1930". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La somma annua netta dovuta dallo Stato al comune di Roma per la gestione del dazio consumo e' elevata a lire 20.000.000 con effetto dal 1° luglio 1919".
Testo in vigore dal 1 ottobre 1919 al 22 dicembre 2008
