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Sono prorogate a tutto l'anno 1915, e con effetto dal 1° gennaio 1907, le disposizioni portate dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, in quanto eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al Comune medesimo la meta' del prodotto netto della gestione daziaria, dedotto il canone summentovato e le spese d'amministrazione.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 9 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art40 · fonte del testo

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